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Sicurezza nei lavori in quota: pericoli e responsabilità

Il contesto normativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, delineato dal Decreto Legislativo 81/2008, evidenzia uno specifico rischio lavorativo legato alle attività definite come “in quota”. Queste comprendono qualsiasi lavoro che ponga il lavoratore a un rischio di caduta da un’altezza superiore ai due metri rispetto a un piano stabile.

L’importanza di gestire con attenzione queste attività risiede nella loro particolare natura, che aumenta la probabilità di infortuni. Il Datore di Lavoro, in conformità con l’articolo 111 del D.Lgs. 81/2008, è tenuto a adottare misure preventive mirate a ridurre il rischio. A seguito della valutazione del rischio, infatti, il Datore di Lavoro sarà obbligato ad introdurre misure idonee ad abbassare il rischio.

Le responsabilità del Datore di Lavoro

Le responsabilità del Datore di Lavoro includono:

Le misure di protezione devono comprendere sia dispositivi collettivi (come ponteggi metallici fissi, parapetti, reti di sicurezza) che dispositivi individuali (come dispositivi di ancoraggio, imbragature, elmetti di protezione). Il Datore di Lavoro deve garantire la fornitura delle attrezzature necessarie, la formazione e l’addestramento specifici per i lavoratori, e assicurarsi che questi utilizzino correttamente tutte le misure di sicurezza previste.

I rischi principali connessi al lavoro in quota includono la caduta dall’alto o nel vuoto, l’urto contro il suolo o ostacoli, la sindrome da imbraco o sospensione inerte del corpo e lesioni causate da oggetti caduti dall’alto durante il trasporto. È imperativo che i lavoratori esposti a tali rischi ricevano formazione e addestramento specifici.