La nomina del medico competente per il condominio
Una delle domande che vengono più frequentemente rivolte ai nostri consulenti è inerente al perché per un Amministratore di Condominio sia necessario provvedere alla nomina del medico competente per i dipendenti dei condomini. Descriviamo quindi brevemente il profilo del cosiddetto “medico competente” riferendoci al D.Lgs 81/08.
Chi è il medico competente?
Il D. Lgs. 81/08 definisce il medico competente come un “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38. Esso collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
E’ facile intuire, già dalla definizione del ruolo, la centralità del Medico Competente nel quadro della gestione dei rischi dell’ambiente di lavoro.
Il medico competente infatti ha come ruolo definito dalla legge lo svolgimento dei seguenti doveri:
- Collabora con il datore di lavoro nell’ambito della valutazione del rischio, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”
- Programma ed attua la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad un rischio per la salute,
- Istituisce, aggiorna e conserva la cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
- Alla cessazione dell’incarico, consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196
- Consegna al lavoratore, alla cessazione dell’attività lavorativa, copia della cartella sanitaria e di rischio e le informazioni necessarie alla sua conservazione. (L’originale dev’essere conservata dal datore di lavoro per almeno dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro),
- Fornisce informazioni ai lavoratori circa il significato della sorveglianza sanitaria e, qualora fossero esposti ad agenti con effetti a lungo termine, sugli accertamenti sanitari a cui sottoporsi una volta terminato il rapporto di lavoro,
- Partecipa alla riunione periodica, insieme al datore di lavoro, l’RSPP e l’RLS, nella quale rende noti, in forma anonima, i risultati della sorveglianza sanitaria
E’ sempre necessario nominare il medico competente?
La nomina del medico competente, come recita l’articolo 18 del D.Lgs. 81/08 è uno degli obblighi in capo al datore di lavoro (o del dirigente, se presente, previa delega di funzione) ed è necessario per tutte le attività che espongano i lavoratori a rischi per la salute quali, ad esempio:
- rumore
- chimico
- vibrazioni
- movimentazione manuale carichi
- esposizione di amianto, piombo e altri agenti pericolosi, etc.
Essendo questi rischi presenti nella quasi totalità delle attività lavorative è facile dedurre come la nomina del medico competente sia un obbligo esteso alla quasi totalità dei datori di lavoro.
E per quanto riguarda il condominio?
Qualora nel condominio sia presente almeno un lavoratore, si applica obbligatoriamente il D. Lgs. 81/08 ed è per tale motivo necessaria la nomina del medico competente qualora il lavoratore sia esposto ai rischi citati nel paragrafo precedente.
Se consideriamo le mansioni del custode le principali attività di sua competenza riguardano solitamente la pulizia degli ambienti, la rotazione dei sacchi dell’immondizia e il ritiro dei pacchi, tutte attività che possono esporlo ad un rischio inerente la movimentazione manuale dei carichi o ad agenti chimici. Oppure immaginiamo che nel condominio siano presenti manufatti in amianto in locali in cui è possibile la presenza del lavoratore: ancora una volta sarà necessario nominare un medico competente e far effettuare la sorveglianza sanitaria.
Ricordiamo inoltre che nel caso del condominio l’Amministratore ricopre il ruolo di datore di lavoro, sia pure pro-tempore. Nel caso quindi del Condominio l’unico atto a disporre di questo potere è solo l’Amministratore in base agli Articoli 1129, 1130, 1131 del Codice Civile.
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