La figura dell’RSPP nel condominio
In ambito condominiale una figura che viene spesso ed indebitamente trascurata è quella dell’RSPP; cerchiamo quindi di seguito di spiegare brevemente l’importanza e la necessità della nomina di questa figura.
Chi è l’RSPP in breve
L’RSPP è una figura prevista dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 (Testo Unico). L’acronimo RSPP indica il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed indica la figura che ogni condominio deve obbligatoriamente nominare in presenza di lavoratori.
L’RSPP è quindi una figura fondamentale della sicurezza.
L’RSPP si occupa di tutti quegli aspetti connessi con i rischi presenti: la valutazione dei rischi, l’analisi delle procedure / attività svolte, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare, ove possibile, o ridurre i rischi e dei bisogni formativi
Il datore di lavoro può fare l’RSPP?
Il ruolo di RSPP può essere assolto dal datore di lavoro stesso, dopo un corso apposito, ma, solitamente, viene ricoperto da una figura professionale esterna alla quale è demandato detto compito. Normalmente la figura dell’RSPP è nominata esternamente in quanto la formazione è lunga e onerosa e soprattutto perché l’amministratore si occupa quotidianamente di aspetti più amministrativi e il ruolo richiede tempo anche per aggiornarsi sulla vasta normativa.
Quali requisiti deve possedere un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione?
I prerequisiti richiesti sono elencati in maniera esaustiva dalla legge: in particolare si fa riferimento all’Art. 32 comma 2 del 81/08.
“Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.”
Il testo per intero è consultabile presso il sito dell’ispettorato del lavoro:
E per quanto riguarda il condominio?
Qualora nel condominio sia presente almeno un lavoratore, si applica obbligatoriamente il D. Lgs. 81/08 ed è per tale motivo necessaria la nomina dell’RSPP.
Nell’eventualità che l’amministratore di condominio desideri assumere su di sé le responsabilità in capo all’RSPP deve possedere i prerequisiti (diploma di istruzione secondaria) e frequentare apposito corso di formazione con verifica dell’apprendimento e aggiornamenti, così come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Il fatto stesso che l’Amministratore ricopra anche il ruolo dell’RSPP lo inserisce in un ruolo che aumenta considerevolmente gli obblighi e le responsabilità in ambito della sicurezza in capo ad un’unica figura aggravandone il carico lavorativo.
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