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RLS per la Sicurezza aziendale: perché è importante?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura aziendale prevista dal D.Lgs. 81/08 in tutte le aziende allo scopo di rendere possibile la collaborazione da parte dei lavoratori nella scelta e nella verifica delle misure di prevenzione previste dalla legge per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come già previsto dallo Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).

Nomina

Nonostante la nomina del RLS sia sempre prevista, sia il numero minimo di RLS che le modalità per designazione ed elezione cambiano in base:

Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un numero massimo di 15 lavoratori, il RLS è solitamente eletto direttamente dai lavoratori, individuandolo al loro interno. Nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori, il RLS è comunque eletto o designato dai lavoratori, all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, laddove presenti.

L’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una facoltà dei lavoratori e non costituisce un obbligo del Datore di Lavoro, il quale, peraltro, non ha alcun titolo decisionale al riguardo. Il RLS non può coincidere con il RSPP nominato dal Datore di Lavoro.

Qualora i lavoratori non procedano alla elezione o designazione del RLS, il Datore di Lavoro non incorre in alcuna sanzione. Per contro, è un obbligo del Datore di Lavoro informare i lavoratori sulla possibilità di elezione o designazione del RLS, nonché formare il RLS individuato dai lavoratori secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Qualora i lavoratori non abbiano eletto o designato il RLS nella propria azienda, le funzioni del RLS saranno svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Compiti

Il D.Lgs. 81/08 non prevede dei veri e propri obblighi per il RLS, bensì delle attribuzioni, chiamate “compiti”. Il RLS, in sostanza, ha dei diritti, non degli obblighi. I compiti del RLS possono essere così riassunti:

Formazione

In virtù delle sue funzioni, che includono un’azione di vigilanza interna e avere rapporti con i vertici del sistema di prevenzione aziendale (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente), il RLS necessita di formazione, conoscenze e competenze ulteriori rispetto a quella già in suo possesso come lavoratore.

Il RLS ha dunque diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, prevista dall’art. 37, del D.Lgs. 81/2008, finalizzata a permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa: i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, i principi giuridici comunitari e nazionali, la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e gli aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori.

La durata minima della formazione per il RLS è di 32 ore, di cui 12 dovranno vertere su rischi specifici e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione. Al termine dell’attività formativa deve essere svolta una verifica di apprendimento. Inoltre, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico annuale per il RLS, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Per le aziende con meno di 15 lavoratori, nella legislazione vigente non è indicata la durata minima di tale aggiornamento formativo. In assenza di indicazioni da parte della legislazione, per le aziende con meno di 15 lavoratori, si ritiene adeguata una formazione di durata non inferiore a 4 ore all’anno.