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D.Lgs. 81/08: Obblighi dell’Amministratore di condominio

Assicurare la protezione dei residenti all’interno del condominio è un dovere dell’Amministratore. Questo obbligo è chiarito non solo nel Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08), ma anche nel Codice Penale e nel Codice Civile.

Il Registro Anagrafe Sicurezza (R.A.S.)

In situazioni relative ai condomini, l’Amministratore è responsabile di assicurare la sicurezza in base alle disposizioni dell’articolo 1130, comma 6, del Codice Civile. Questo articolo sottolinea l’importanza della gestione del Registro di Anagrafe Condominiale:

“[L’Amministratore deve] curare la tenuta del registro anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari […], i dati catastali […], nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.”

Quindi, la parte riguardante la sicurezza, commercialmente denominata Registro Anagrafe Sicurezza (R.A.S.), deve contenere:

“Tutte le informazioni ed i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio e quindi con riferimento anche alle attestazioni e alle certificazioni previste dalle normative vigenti specificatamente riferite a tali beni.”

Secondo l’articolo 1129 della stessa legge, il non rispetto degli obblighi elencati nei punti 6, 7 e 9 costituisce una grave violazione e motivo di revoca immediata dell’Amministratore. Da qui, l’obbligo dell’Amministratore di procedere all’elaborazione del Registro Anagrafe Sicurezza (R.A.S.) anche senza il consenso dell’assemblea che, in caso di inottemperanza, potrebbe revocarlo.

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), Documento di Ricognizione dei Rischi (DRR) e Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

Sui documenti richiesti per l’amministrazione, è necessario distinguere tra:

Nel primo caso, secondo l’articolo 17 del D.Lgs. 81/08, il condominio è trattato come un’azienda e l’Amministratoreassume il ruolo di datore di lavoro. È quindi responsabile della valutazione dei rischi e della compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Inoltre, essendoci aziende esterne che svolgono i lavori, l’Amministratore assume il ruolo di “committente” ed è tenuto a:

Nel secondo caso, i documenti richiesti sono i medesimi del primo caso, ma in mancanza di personale dipendente il documento principale è denominato comunemente “Documento di Ricognizione Rischi (DRR)” ed il riferimento sono le norme del Codice Civile e del Codice Penale (artt. 1130 e 2051 CC ed artt. 40, 590, CP); permangono gli obblighi in qualità di Committente e la compilazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)come specificato nel primo caso.

Aggiornamenti

L’art. 29 del D.Lgs. 81/08, stabilisce che sia effettuata una rielaborazione della valutazione dei rischi e dei relativi documenti ad essa correlati (DVR, DUVRI, R.A.S.) in caso di:

Inoltre, in base alla sentenza n. 6121 del 2018, il DVR (o DRR) deve essere regolarmente aggiornato, in ogni caso.